Loading...
Supplenti: date concrete per capire se spetta la proroga nel 2025-26
Scuola

Supplenti: date concrete per capire se spetta la proroga nel 2025-26

Il diritto alla proroga scatta se il titolare rientra dopo il 30 aprile. Come calcolare i 150 o 90 giorni sul calendario: le date utili per il 2025-26.

Il diritto alla proroga della supplenza scatta per un solo motivo: il docente titolare deve rientrare dopo il 30 aprile. Un rientro il 30 stesso - o in qualsiasi data precedente - nega la proroga al supplente, qualunque sia la durata della sostituzione. La differenza tra un rientro il 30 aprile e uno il 1° maggio è di un solo giorno sul calendario, ma cambia completamente la posizione contrattuale del supplente. La norma è l'art. 37 del CCNL Scuola, confermata dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato il 1° aprile 2026. Il diritto copre anche gli scrutini e, per le classi coinvolte, gli esami di licenza media e di maturità.

Le date concrete per il 2025-26

La seconda condizione è la durata dell'assenza: il titolare deve essere stato assente in modo continuo per almeno 150 giorni nelle classi non terminali, 90 giorni in quelle terminali. Il conteggio include tutto: domeniche, festività nazionali, vacanze di Natale e di Pasqua. Un solo giorno di rientro durante il periodo azzera il contatore e fa cadere il diritto alla proroga. Per il 2025-26, considerando un rientro del titolare il 1° maggio:

  • Classi terminali (90 giorni): assenza continua richiesta almeno dal 31 gennaio 2026
  • Classi non terminali (150 giorni): assenza continua richiesta almeno dal 2 dicembre 2025
  • Per ogni giorno successivo di rientro, la data di inizio si sposta proporzionalmente più indietro nel calendario

Come si calcola e cosa succede al titolare

Il CCNL specifica che il conteggio va fatto a ritroso dalla data di rientro del titolare, non dall'inizio dell'anno scolastico. Se il titolare rientra il 15 maggio, la soglia dei 150 giorni risale al 16 dicembre 2025 e quella dei 90 giorni al 14 febbraio 2026. Qualsiasi presenza del titolare in mezzo, anche di un singolo giorno, interrompe il periodo e azzera il contatore dall'inizio: l'assenza deve essere ininterrotta, senza eccezioni, per tutta la durata richiesta.

Tra i casi che generano supplenze lunghe vi sono le assenze per malattia, le aspettative e gli spostamenti di sede. Per i posti lasciati vacanti a seguito dei trasferimenti per mobilità docenti 2026, la dinamica contrattuale per i supplenti segue le stesse regole dell'art. 37.

Il titolare che rientra dopo il 30 aprile non riprende le proprie classi: viene assegnato a supplenze brevi, attività didattiche integrative o altri compiti connessi al funzionamento della scuola. Il supplente invece prosegue fino al termine delle lezioni con pieno diritto agli scrutini e agli esami finali, garantendo la continuità didattica agli studenti fino all'ultimo giorno. Con il CCNL 2025-2027 che ha introdotto aumenti tra 120 e 201 euro lordi mensili per fascia di anzianità, il cedolino NoiPA è consultabile prima della data di accredito per verificare l'impatto della proroga sulla busta paga.

Pubblicato il: 18 aprile 2026 alle ore 10:24

Antonello Torchia

Articolo creato da

Antonello Torchia

Direttore Responsabile di EduNews24.it

Articoli Correlati